Statuto "Danzamente"

Titolo I - Associazione

Art.1 E' costituita l'associazione "Danzamente" (d'ora in poi Associazione), la quale è democratica e non ha scopo di lucro.

Art.2 L'Associazione ha sede in Milano.

Art.3 Scopo principale dell'Associazione è la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo. In particolare l'Associazione potrà:
a) Operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro.
b) Assumere la gestione di teatri e strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato.
c) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di danza, importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati.
d) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di danza e teatro.
e) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza e del teatro.
f) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro.
g) Provvedere alla pubblicazione e alla difusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro.

Titolo II - Soci

Art.4 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci.

Art.5 Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell'ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Art.6 Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell'Associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo.

Art.7 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indegnità saranno sanciti dall'Assemblea dei soci.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art.9 L'Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L'elenco dei soci è tenuto dal Presidente su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento.

Art.10 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.11 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa. Le proposte saranno all'ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci.

Art.12 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti dall'assemblea per la durata di un anno. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art.13 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.14 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.15 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell'Associazione. Agli effetti interni l'esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.

Titolo IV - Patrimonio ed esercizio sociale

Art.16 Il patrimonio è costituito da:
- tasse di iscrizione;
- quote annuali di associazione;
- proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art.17 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Titolo V - Scioglimento

Art.18 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto o per beneficienza.

Art.19 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano